Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 5

In vigore dal 25 set 1971
L'istituto professionale di Stato, provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-5

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