Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 5
In vigore dal 25 set 1971
L'istituto professionale di Stato, provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche, presso la sua sede;
materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;
personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia;
quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-5