Art. 12
Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 12

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In vigore dal 25 set 1971
Il direttore ha la facoltà, in qualsiasi momento, di far sottoporre l'allievo a visita medica, e, ove risultasse affetto di infermità, di proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside è inappellabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-12