Titolo II

Art. 9

Approvazione della graduatoria

In vigore dal 22 gen 1971
Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-9

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