Titolo II
Art. 11
Commissione esaminatrice
In vigore dal 22 gen 1971
La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto ministeriale ed è composta:
da un professore universitario di pedagogia, che la presiede;
da un professore di ruolo di pedagogia appartenente all'ultima classe di stipendio;
da un rettore dei convitti nazionali.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non superiore a direttore di sezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-11