Titolo II
Art. 10
Divieto di ripetere il concorso
In vigore dal 22 gen 1971
I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-10