Titolo II
Art. 5
Requisiti - Valutazione di anzianità
In vigore dal 22 gen 1971
Al concorso di cui ai precedenti articoli possono partecipare i vice rettori aggiunti che siano in possesso, alla data del 30 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso, dei seguenti requisiti, prescritti dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165:
A) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;
B) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
C) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a "distinto".
Il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui alla precedente lettera A), sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.
Ai sensi dell' della legge 16 luglio 1960, n. 727, il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato per anno intero, ai fini previsti dal comma precedente, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.
Agli effetti del compimento dell'anzianità di servizio prescritta dalle precedenti lettere A) e B) non si computano, ai sensi dell' della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di "insufficiente" nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-5