Titolo II

Art. 3

Concorso per merito distinto

In vigore dal 22 gen 1971
Il concorso di cui al precedente articolo è per esami e per titoli ed è indetto annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-3

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