Titolo II
Art. 4
In vigore dal 22 gen 1971
Il concorso è indetto per un numero di posti pari alla metà del numero dei vice rettori aggiunti la cui anzianità di ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo, sia inferiore ai tre anni rispetto a quella prescritta per il normale passaggio alla terza classe di stipendio.
La frazione posto si computa per intero, purchè sia almeno pari alla metà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-07-20;1178#art-4