Art. 7
In vigore dal 31 mar 1971
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari, i programmi e la durata delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
A ciascuna classe delle sezioni o dei corsi non potranno essere iscritti più di 15 allievi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-7