Art. 9

In vigore dal 31 mar 1971
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative. Nell'istituto è istituito un ufficio tecnico al quale è preposto un insegnante tecnico-pratico vedente, fornito del diploma di abilitazione tecnica industriale, il quale cura il coordinamento e lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e ne risponde verso la presidenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-9

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