Art. 11
In vigore dal 31 mar 1971
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i ciechi che abbiano assolto l'obbligo scolastico previsto dalle vigenti disposizioni.
Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono considerati ciechi coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Indipendentemente dalle condizioni di visus, l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario.
Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto saranno stabilite dal consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione del competente provveditore agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-11