Art. 15
In vigore dal 31 mar 1971
L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di amministrazione costituito come appresso:
il presidente del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze;
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante dell'amministrazione comunale di Firenze;
due rappresentanti del sopra menzionato Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, fra i quali il rappresentante dell'Unione italiana ciechi in seno al consiglio di amministrazione di detto istituto;
il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita funzioni di segretario.
La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, quale presidente, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze.
Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo al funzionamento dell'istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-15