Art. 4

In vigore dal 31 mar 1971
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per ciechi, per sordo-ciechi e per ciechi sordomuti; d) corsi preparatori; e) corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti e insegnanti tecnico-pratici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-4

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