Art. 3
In vigore dal 31 mar 1971
Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i non vedenti di entrambi i sessi personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato, nonché di mansioni di altre attività previste per il personale non vedente.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria tessile, con sezioni per: tessitori artistici;
tessitori di tappeti.
2) Scuola professionale per l'industria cartotecnica, con sezioni per:
rilegatori artistici.
3) Scuola professionale per centralinisti, con sezione per:
centralinisti telefonici.
4) Scuola professionale di massofisioterapia, con sezione per:
massofisioterapisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-3