Art. 19
In vigore dal 31 mar 1971
Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea tecnica, degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni. In ogni caso i concorrenti devono possedere la necessaria competenza tiflologica, risultante dalla precedente favorevole frequenza dei corsi presso l'istituto di tiflologia professionale di cui agli del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero dei corsi previsti dalla lettera e) dell' del presente decreto, nonché la necessaria idoneità fisica richiesta dall' della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami riservato a coloro che, oltre al possesso del prescritto titolo di studio e della necessaria idoneità fisica richiesta dall' della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, salvo quanto disposto dal comma terzo del presente articolo, abbiano frequentato favorevolmente i relativi corsi presso l'istituto di tiflologia professionale o i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, già previsti dagli del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero i corsi previsti dalla lettera e) dell' del presente decreto.
Le cattedre per l'insegnamento della cultura generale di cui all' della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, saranno assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato esclusivamente ai candidati ciechi.
Ai concorsi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, alle condizioni suindicate, è ammesso anche il personale cieco.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità i posti di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere conferiti secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
L'incarico di vice-preside è affidato, annualmente, su proposta del preside, dal consiglio di amministrazione ad un professore vedente il quale è esonerato dall'insegnamento.
Allorquando il posto di preside sia ricoperto da persona non vedente, il Ministero della pubblica istruzione procederà a scegliere, ogni anno scolastico, fra il personale insegnante dell'istituto un professore vedente, di norma di ruolo, cui affidare l'incarico della vice-presidenza con esonero dall'insegnamento.
In tale caso il vice-preside sarà responsabile, congiuntamente al preside, dell'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dell'istituto, partecipando altresì, con le sole funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-19