Art. 23
In vigore dal 31 mar 1971
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica, istruzione fissato in L. 173.450.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-06-01;1400#art-23