Art. 21

In vigore dal 25 feb 1970
La disposizione dell'art. 2436, comma secondo, del codice civile si applica alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza di tali modifiche la disposizione predetta deve essere osservata entro il 31 dicembre 1970. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - GAVA - MORO - MAGRÌ Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 84. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-21

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