Art. 19
In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2626 del codice civile è modificato come segue:
Art. 2626. - Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a lire 400.000.
La stessa pena si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-19