Art. 20

In vigore dal 25 feb 1970
Dopo l'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente: Art. 101-bis. - Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-20

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