Art. 16

In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2475 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2475. - Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2488; 9) la durata della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-bis, 2331, primo e secondo comma, 2332 e 2341.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-16

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