Art. 17
In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2487 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2487. - Amministrazione
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391,2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-17