Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 134
In vigore dal 26 mag 1982
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 955 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dopo l'art. 87, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in andrologia ed in psichiatria".
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-134