Art. 4
In vigore dal 13 ago 1969
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 80. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-rd-4