Art. 2

In vigore dal 13 ago 1969
È riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne è assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-rd-2

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