Art. 1
In vigore dal 2 dic 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la domanda, in data 26 novembre 1968, presentata dal presidente del consorzio per la libera Università degli studi dell'Aquila, intesa al riconoscimento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, limitatamente ai primi tre anni del corso degli studi;
Vedute le convenzioni per il mantenimento del predetto istituto, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra l'istituto stesso ed il predetto consorzio;
Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo al riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila per gli anni di corso richiesti;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Università degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente .
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 agosto 1970, n. 800 ha disposto (con l'art. 1) che "L'art. 1 e' integrato nel senso che oltre le convenzioni stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969, e' approvata e resa esecutiva anche l'annessa convenzione, stipulata in data 15 aprile 1970 tra il commissario del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila in relazione al completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. (Allegato A)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-rd-1