Art. 3
In vigore dal 2 dic 1970
L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 6 agosto 1970, n. 800 ha disposto (con l'art. 2) che "L'art. 3, che limitava l'ordinamento degli studi del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila al primo triennio, e' modificato nel senso che l'istituto comprende un primo e un secondo triennio e cioe' l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-rd-3