Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 40

In vigore dal 15 mar 1973
Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 21 giugno 1971, n. 618, ha disposto (con l'articolo unico) che "Art. 23: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne e' aggiunto quello di "Lingua e letteratura araba".
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-40

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