Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 35

In vigore dal 15 mar 1973
c) Laurea in lingue e letterature straniere: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell' della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o della scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dell'istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso; diploma di maturità scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Civiltà greca; 3) Diritto scolastico italiano e comparato; 4) Filosofia; 5) Filosofia della storia; 6) Filosofia morale; 7) Letteratura cristiana antica; 8) Letteratura umanistica; 9) Lingua e letteratura araba; 10) Lingua e letteratura greca; 11) Lingua e letteratura ispano-americana; 12) Letteratura nord-americana; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Lingua e letteratura russa; 15) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 16) Pedagogia; 17) Sociologia; 18) Storia contemporanea; 19) Storia dell'arte medioevale e moderna; 20) Storia della critica; 21) Storia della filosofia; 22) Storia delle dottrine politiche; 23) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici. Nel corso biennale di "Storia" un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera cui intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere. Egli può, inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua e letteratura straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera quadriennale nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Tale prova, di cultura generale, verrà sostenuta dallo studente nel quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto (scritti ed orali) relativi alla lingua straniera prescelta per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso a sostenere ciascuna delle prove orali della lingua a corso quadriennale lo studente dovrà superare una prova scritta, nella stessa lingua, gradualmente progressiva. Lo studente, inoltre, dovrà superare una prova scritta nella lingua straniera biennale prima della seconda prova orale. L'esame delle altre due lingue consisterà soltanto in una prova orale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-35

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