Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 15 mar 1973
d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari: durata del corso degli studi: tre anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale a concorso; diploma di maturità scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Insegnamenti complementari: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta. La prova scritta di lingua straniera dovrà essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. L'esame scritto di pedagogia per i diplomandi ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sarà ammesso se non avrà superato tutti gli altri esami del corso. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 luglio 1970, n. 941, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 7 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio."
  • Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
  • Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-36

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