Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 15 mar 1973
Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è costituito l'istituto di fisica.
Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza.
Con apposita deliberazione del consiglio di facoltà sarà provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto.
L'istituto è retto da un direttore che è responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto è nominato dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, che lo presceglie tra i professori della facoltà.
La nomina è triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati.
L'istituto potrà eventualmente disporre, secondo le modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità, nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-30