Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo II
Art. 2
In vigore dal 18 mar 1969
I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari. I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva. Il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva rimangono depositati presso la segreteria fino a quando il docente non richieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-2