Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 18 mar 1969
Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università è tenuto ad indicarli esattamente alla facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facoltà o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall' del regolamento generale universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-4