Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo II

Art. 4

In vigore dal 18 mar 1969
Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Università è tenuto ad indicarli esattamente alla facoltà nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facoltà o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall' del regolamento generale universitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo