Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 28 apr 1987
Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni e il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
a) Laurea in giurisprudenza:
Insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Storia del diritto romano;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienze delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.
Insegnamenti complementari:
Antropologia criminale;
Contabilità di Stato;
Demografia;
Diritto aeronautico;
Diritto agrario;
Diritto amministrativo processuale;
Diritto bancario;
Diritto canonico;
Diritto comune;
Diritto comunitario europeo;
diritto dell'antico Oriente mediterraneo;
Diritto dell'economia;
Diritto della navigazione;
Diritto della previdenza sociale;
Diritto delle comunità europee;
Diritto degli enti locali;
Diritto e legislazione bancaria;
Diritto e politica ecclesiastica;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Diritto internazionale privato;
Diritto minerario;
diritto penitenziario
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico regionale;
Diritto regionale;
Diritto scolastico italiano e comparato;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Giustizia costituzionale;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Legislazione del lavoro;
Logica giuridica;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Ordinamento delle comunità europee;
Organizzazioni internazionali;
Politica economica e finanziaria;
Psicologia;
Psicologia del lavoro;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Sociologia criminale;
Sociologia giuridica;
Sociologia del diritto;
Storia della filosofia;
Storia del pensiero giuridico;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
Storia dei sistemi normativi;
Statistica;
Tecnica di borsa;
Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi;
Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Teoria generale del diritto;
Teoria generale del processo;
Teoria dell'interpretazione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di: "Storia del movimento operaio e sindacale"."
- Il D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "Sociologia della letteratura"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-9