Allegato A Statuto dell'Istituto universitarioTitolo III

Art. 10

In vigore dal 18 lug 1982
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facoltà e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 10: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Storia del movimento operaio e sindacale"."
  • Il D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Sociologia della letteratura"."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-10

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Art. 10 Istituzione della facolta' di lettere e filosofia presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno. — Testo vigente | Portale Normativo