Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo III
Art. 10
20 / 78In vigore dal 18 lug 1982
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facoltà e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 10: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Storia del movimento operaio e sindacale"."
- Il D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 178, ha disposto (con l'articolo unico) che: "Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "Sociologia della letteratura"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-10