Allegato A Statuto dell'Istituto universitario›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 15 mar 1973
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studio da parte del preside di facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."
- Il D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
- Il D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025, ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-18;1436#art-aas-44