Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SESTO
Art. 52
In vigore dal 28 feb 1969
La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata dal 1 agosto al 5 novembre incluso, alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della 1ª rata delle tasse e soprattasse secondo quanto è stabilito nel terzo comma dell' del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il direttore può accogliere per gravi e giustificati motivi domande di iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-52