Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo QUINTO

Art. 47

In vigore dal 28 feb 1969
I lettori e gli assistenti sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia cui siano assegnati, a norma delle disposizioni vigenti nelle università governative. Quando vi sia più di un assistente per una stessa cattedra, durante l'assenza del titolare questi è sostituito dall'assistente che egli avrà designato, e in mancanza di designazione, da quello indicato dal direttore. Per quanto riguarda la disciplina valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli -80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, intendendosi che le funzioni attribuite da tale decreto alla commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 47 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo