Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SESTO
Art. 57
In vigore dal 28 feb 1969
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:
1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno o più corsi;
3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami:
a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
c) la sospensione degli esami è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
d) l'esclusione temporanea dall'istituto è inflitta dal consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4), deve essere data notizia ai genitori od al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.
Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-57