Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SESTO
Art. 53
In vigore dal 28 feb 1969
Gli studenti fuori corso i quali intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione sono tenuti a presentare ogni anno, entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domanda (in carta legale) di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-53