Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SESTO
Art. 57
58 / 112In vigore dal 28 feb 1969
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:
1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno o più corsi;
3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami:
a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
c) la sospensione degli esami è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
d) l'esclusione temporanea dall'istituto è inflitta dal consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4), deve essere data notizia ai genitori od al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.
Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-57