Art. 57
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SESTO

Art. 57

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In vigore dal 28 feb 1969
Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono: 1) ammonizione; 2) interdizione temporanea da uno o più corsi; 3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni; 4) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami: a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe; b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore; c) la sospensione degli esami è inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore; d) l'esclusione temporanea dall'istituto è inflitta dal consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio. Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4), deve essere data notizia ai genitori od al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica. Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli atenei della Repubblica. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.
Storico versioni

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