Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo TERZO

Art. 22

In vigore dal 28 feb 1969
Le lauree di cui alle lettere a), b), dell' del presente statuto si conseguono dopo un corso di studi quadriennali. Il diploma di cui alla lettera c) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi, triennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-22

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Art. 22 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo