Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo TERZO
Art. 21
In vigore dal 28 feb 1969
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti Ogni professore è tenuto ad impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del consiglio dei professori. Tutti i professori sono obbligati ad impartire entro l'anno accademico, non meno di cinquanta lezioni per i corsi di durata annuale.
L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree o del diploma può essere impartito a giudizio del consiglio dei professori a classi riunite.
L'insegnamento del professore, impartito nel corso di lezioni, è integrato da conferenze con gli studenti.
I corsi sono pubblici; tuttavia alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche (didattiche o sperimentali) vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-21