Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SECONDO

Art. 18

In vigore dal 28 feb 1969
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio, il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal consiglio direttivo. Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le università e per gli istituti d'istruzione superiori governativi
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo