Art. 18
Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SECONDO

Art. 18

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In vigore dal 28 feb 1969
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio, il discorso inaugurale è letto da un professore scelto dal consiglio direttivo. Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le università e per gli istituti d'istruzione superiori governativi
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-18