Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VIII

Art. 48

In vigore dal 15 feb 1969
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli. Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato. Al conto consuntivo devono essere uniti: a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria; b) il rendiconto per le anticipazioni avute; c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consutivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-48

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Art. 48 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo