Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo VIII
Art. 52
In vigore dal 15 feb 1969
Al personale di segreteria, di ragioneria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie del personale statale.
L'annessa tabella determina, per lo stesso personale, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-52