Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo VIII
Art. 46
In vigore dal 15 feb 1969
Il mantenimento dell'istituto è assicurato da:
a) contributi del consorzio volontario per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F.;
b) eventuali contributi di comuni, di enti pubblici, di enti privati o di privati sovventori;
c) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
d) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;
e) rendite del suo patrimonio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-46