Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VII

Art. 45

In vigore dal 15 feb 1969
La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-45

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Art. 45 Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo