Art. 45
Statuto superiore di educazione fisica dell'AquilaTitolo VII

Art. 45

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In vigore dal 15 feb 1969
La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-45